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Tribunale di Napoli, nuovi criteri sul risarcimento del danno alla luce della sentenza della CGUE

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Con la sentenza n.2893 del 25.05.22 il Tribunale di Napoli ha chiuso la questione del risarcimento del danno in favore degli insegnanti precari di religione, dopo la sentenza della CGUE del 13.01.22.
 
Il Giudice del rinvio non potendo interpretare “contra legem” il diritto interno, disapplicando le norme che, nello specifico comparto scuola, hanno privato e privano di tutele i docenti precari vietandone la stabilizzazione, ha messo in discussione i criteri risarcitori delle SS.UU della Corte di Cassazione che con la  sentenza nr.5072/2016 hanno stabilito il limite massimo di 12 mensilità al risarcimento del danno da ingiusta precarizzazione.
 
In sintesi, il Giudice partenopeo ha interpretato in senso eurounitario le diverse sentenze della Corte di Lussemburgo che hanno, più volte, ribadito che il risarcimento del danno deve essere energico, dissuasivo e proporzionale alla violazione da ingiusta reiterazione di contratti a termine.
 
Per l’effetto il Giudice di Napoli, richiamando il comma 5 dell’art. 32 della L. n.183/2010, norma applicata dalle SS.UU. nella citata sentenza ai fini della quantificazione del risarcimento del danno, ha integrato detta quantificazione con i criteri previsti dall’art. 8 della L. 604/1966, norma esplicitamente richiamata dal menzionato art. 32.
 
Pertanto, poiché sulla base di tali criteri il danno deve articolarsi nel rispetto dei principi di ragionevolezza e adeguatezza e deve essere necessariamente equilibrato, in modo tale da contemperare i contrapposti interessi in conflitto, la relativa quantificazione è stata rimodulata con riferimento al criterio dell’anzianità di servizio precario subito.
 
Sicché, ai ricorrenti è stato riconosciuto un risarcimento di una mensilità per anno di abuso di contratti a termine da parte dello Stato italiano, senza tener conto dell’iniquo limite del 12 mesi imposto dalla Corte di Cassazione.
 
Occorre, dunque, che la politica intervenga per superare il precariato dei docenti di religione con almeno 36 mesi di servizio, attivando per essi una procedura straordinaria non selettiva per l’immissione in ruolo, attingendo poi alle graduatorie di merito fino a totale esaurimento delle stesse e aumentando i posti nell’organico di diritto dal 70% al 90%.
 

 

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a cura di Mario Varini - EUCIP IT Administrator certified.
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