Dopo l’Intesa siglata con le organizzazioni sindacali (16/06/2022), Il Ministero dell’Istruzione – con la Nota del 17 giugno 2022 prot. 23439 - ha comunicato le date di scadenza di presentazione delle domande relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2022/2023; tutti i docenti di religione a tempo indeterminato interessati a presentare tali domande di utilizzazione o di assegnazione provvisoria dovranno farlo in modalità cartacea, compilando gli appositi modelli
dal 20 giugno al 4 luglio 2022
Gli insegnati di religione di ruolo, a domanda e sempre nell’ambito dell’insegnamento della religione, di essere:
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“utilizzati” in ALTRO ISTITUTO della propria diocesi, nello stesso grado scolastico;
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“utilizzati”, sempre all’interno della propria diocesi, in un DIVERSO grado scolastico (ad es. dall’infanzia alla primaria, o dalla sec. 1° grado alla sec. 2° grado)
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“utilizzati”, sempre all’interno della propria diocesi, in un DIVERSO settore formativo (ad es. dalla primaria alla secondaria).
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Inoltre, i docenti interessati potranno richiedere, sempre presentando il modello UR1 o il modello UR2:
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Assegnazione provvisoria territoriale (fuori dalla propria diocesi).
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Assegnazione provvisoria professionale (sempre fuori dalla propria diocesi).
N.B. – mentre i provvedimenti sub 1) e 2) sono definitivi e non hanno bisogno di conferma, quelli sub 3), 4), 5) sono provvisori e vanno eventualmente riconfermati nel successivo anno scolastico o con una domanda di Trasferimento (4) o con una domanda di Passaggio di ruolo (3 e 5).
Come negli anni precedenti, viene riconosciuto in modo esplicito ai docenti di religione di ruolo (scuola primaria/infanzia e secondaria di 1° e 2° grado) - che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell’orario di insegnamento fino ad un quinto - di essere utilizzati nell’ambito della stessa scuola per le ore mancanti qualora non completino l’orario nella scuola medesima. I predetti docenti - se in servizio su più scuole - svolgeranno le ore di utilizzazione di cui sopra nella scuola dove si è verificata la riduzione oraria, ma solo nel caso in cui questa non esaurisca completamente l’orario di servizio svolto nella suddetta scuola; diversamente, tali ore saranno svolte nel primo istituto (art.2, comma 7 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie valido per il triennio 2019/2022).
Inoltre:
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per le utilizzazioni il punteggio formulato dall’Ufficio scolastico regionale nella graduatoria regionale, articolata per ambiti diocesani, è integrato secondo quanto previsto dalle precisazioni di cui all’art.1, comma 7 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022 , cioè: valutazione dell'anno scolastico in corso (con relativo punteggio per la eventuale continuità); residenza dei familiari nel comune di ricongiungimento da almeno tre mesi; età dei figli riferita al 31 dicembre dall’anno in cui si effettua al domanda; maggiore anzianità anagrafica in caso di parità di precedenze);
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le assegnazioni provvisorie (spostamenti fuori diocesi) possono essere richieste per i seguenti motivi: ricongiungimento al coniuge, o ai figli, o ai genitori, o per gravi motivi di salute ( all’art.7, comma 2 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022);
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l'O.M. n. 107/2021 ha chiarito che nella graduatoria regionale su base diocesana il punteggio per il ricongiungimento al coniuge NON può essere attribuito; nelle utilizzazioni e nelle assegnazioni provvisorie tale punteggio viene invece attribuito, a patto che il coniuge o il familiare (figlio o genitore) risiedano nel comune richiesto da almeno tre mesi. (Nota 1, Allegato 3, CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie - Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo).
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per le assegnazioni provvisorie il punteggio per ricongiungimento al coniuge (figli o genitori) è riconosciuto per le scuole comprese nel comune di ricongiungimento (Nota 7 Allegato 3, CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie - Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo).
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Per l’a.s. 2021/2022 i docenti di religione che richiedono l’utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestavano servizio nell’a.s. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 fruiscono della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto II del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (art. 4 comma 3 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022).
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I docenti di religione di ruolo sono confermati nella stessa sede di servizio; cioè NON occorre una riconferma annuale sulla sede di servizio (art.2, comma 11 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022).
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I docenti di religione di ruolo, qualora siano perdenti ore/posto, rimangono in servizio in altra scuola della stessa diocesi (Nota prot. 6747 del 15 luglio 2010).
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I docenti di religione hanno la possibilità di completamento cattedra nell’istituto di prevalente servizio, utilizzando le disponibilità orarie sopraggiunte, al fine di evitare, per quanto possibile, cattedre a completamento esterno (art.2, comma 7 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022).
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I docenti di religione di ruolo che hanno ottenuto l’utilizzazione nello stesso grado scolastico non devono ripresentare la domanda di utilizzazione (ai fini della conferma sulla sede ottenuta), mentre coloro che sono stati utilizzati in un settore formativo diverso (ad esempio dalla scuola infanzia/primaria alla secondaria) devono presentare domanda di conferma (domanda di Passaggio di Ruolo) della utilizzazione già ottenuta l’anno procedente (art. 2, comma 11 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022).
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La valutazione dei titoli sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali (o dagli Ambiti territoriali): tale valutazione viene effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al CCNI concernente la mobilità del personale della scuola, sottoscritto in data 6 marzo 2019 e valido per il triennio 2019/2022.
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Nei casi di dimensionamento della rete scolastica (art. 2, comma 11 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022) si applicano le norme stabilite dall’art. 18 del CCNI del 27 gennaio 2022 valido per il triennio 2022/2025, tenuto conto della graduatoria di cui all’art. 10 commi 3 e 4 dell’O.M. n.46 del 25 febbraio 2022. Per una migliore descrizione della casistica si vedano le Faq e la Guida dedicate alle Unificazioni e Dimensionamenti.
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Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica – fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 comma 11 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – sono effettuate d’Intesa tra il Direttore Regionale Generale e l’Ordinario diocesano competente (art. 4 comma 1 CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie valido per il triennio 2019/2022).
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Gli uffici scolastici regionali hanno l’obbligo di comunicare alle organizzazioni sindacali, prima dell’avvio delle operazioni di utilizzazione, un quadro complessivo delle disponibilità delle cattedre o posti per l'insegnamento della religione, anche di eventuali disponibilità sopraggiunte (art. 4, comma 2 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022).
Da sottolineare inoltre che:
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N.B.
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Se trovi difficoltà ad entrare nelle aree riservate, telefona al 329/0399658, il lunedì, il mercoledì e venerdì dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,00.
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Per l'assistenza compilazione delle domande contattare
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