DOCENTI DI R ELIGIONE INCAR ICATI E P R OBLEMI STIPENDIALI QUANDO SI SCOP R E DI AV E R PE R SO DI R ITTI E R IMANGONO SOLO I DO V E R I
Ogni anno un docente di religione di religione incaricato annuale si accorge che qualcosa non va sul proprio stipendio. Per sentito dire e passaparola apprende che “deve avere” uno stipendio maggiore, ma il suo stipendio negli ultimi anni non è variato. Allora, docilmente, si confronta con qualche altro docente di religione, ma è un giovane docente, che ha pochi anni di servizio ed è nella stessa condizione. Si rivolge al collega a tempo determinato di posto comune, il quale conferma che quello che percepisce è corretto… Ma il nostro docente di religione si ricorda di aver sentito parlare, o di aver letto da qualche parte, della ricostruzione di carriera. Ancora una volta docilmente si appresta alla segreteria della propria scuola e chiede lumi all’assistente amministrativa, che garbatamente gli risponde: “non sei di ruolo e non puoi fare la ricostruzione”. Il docente di religione, deluso, lascia lo sportello ma non si dà pace, infatti insegna già da moltissimi anni e alla prima occasione di incontro in plenaria con altri docenti di religione della propria diocesi, parlando di problemi di scuola e di famiglia, afferma: “non è giusto che dopo tanti anni di insegnamento dobbiamo prendere sempre lo stesso stipendio”. Qualcuno dei presenti interviene e lo riassicura: “non è così! I docenti di religione incaricati annuali hanno la ricostruzione di carriera e lo stipendio come i docenti di ruolo”. Il nostro docile insegnante di religione, illuminato e rafforzato dall’affermazione del compagno di viaggio nella professione, si rivolge nuovamente alla segreteria… questa volta viene messo in contatto con il DSGA, il quale sbrigativamente lo liquida: “non ascoltare i sindacati, fanno solo confusione. Quando sarai di ruolo, farai la ricostruzione…”. Una “nuova” parola si aggiunge “sindacato”, prende coraggio e chiama il sindacato. Il docile docente si presenta garbatamente e tra le altre cose aggiunge “insegno da 15 anni e mi hanno detto i colleghi che dovrei prendere uno stipendio maggiore rispetto a quello che ho”. Il sindacalista comincia a porre delle domande e scopre che il docile docente aveva maturato il diritto alla ricostruzione di carriera 9 anni prima; che non aveva mai avuto gli scatti biennali e che i permessi di famiglia fruiti, uno o due volte all’anno, causavano una decurtazione sullo stipendio. Addirittura circa 6 anni prima a seguito di un problema di salute era stato costretto a stare in malattia per oltre due mesi e che a partire dal secondo mese gli era stato decurtato il 50% dello stipendio… insomma, al docile e bravo docente di religione, gli erano stati negati dei diritti con grave “nocumento” (termine obsoleto, ma efficace) al proprio budget familiare… Non esistono solo doveri, ma anche dei diritti e devono essere rispettati. Ma problemi simili esistono anche per i docenti di religione di ruolo... Anche a te che leggi è venuto il dubbio che qualcosa non vada? Che probabilmente manca qualcosa sul tuo stipendio? Ti è stato negato un diritto? Compila il FORM (oppure vai alla pagina www.uilscuolairc.it/servizi) ti contatteremo e ti daremo l’assistenza necessaria e il giusto supporto per affrontare con serenità la tua professione docente di religione.
I DOCENTI DI R ELIGIONE POSSONO INSEGNAR E ALT R E DISCIPLINE? LA R ISPOSTA È: SÌ , SE NE HANNO I TITOLI . DA FINE AP R ILE SI AP R ONO LE GPS
Sono un docente di religione, ma posso insegnare qualche altra disciplina? Una domanda ormai ricorrente specialmente tra le giovani generazioni di docenti. Ebbene sì è possibile, ma è tutto legato ai titoli di studi che si è in possesso. Esistono discipline che possono essere insegnate solo con la laurea magistrale, altre con la laurea breve e altre ancora con il solo diploma di maturità (ad esempio il vecchio diploma magistrale ante 2002, oppure i diplomi di istituti tecnici e professionali). A seconda della laurea, magistrale, triennale o diploma, si può essere inseriti nella corrispondente classe di concorso in una graduatoria provinciale per supplenze e contestualmente nelle graduatorie di istituto del medesimo insegnamento. Ad esempio un laureato in filosofia e scienze umane presso l’università statale potrà ambire ad essere collocato nelle Graduatorie di cui sopra per l’insegnamento di due classi di concorso la A018 e A019; un diplomato nell’Istituto professionale per i servizi socio sanitari potrà essere inserito, e dunque aspirare all’insegnamento, per la classe di concorso B023; un diplomato magistrale ante 2002 nelle Graduatorie di prima fascia (abilitati) per l’insegnamento nella scuola primaria e dell’Infanzia. Ma il servizio di religione viene valutato? Anche questa volta la risposta è affermativa: il servizio prestato come irc e l’alternativa è valutato 6 punti all’anno come servizio non specifico (il servizio specifico come maestro/a di posto comune viene valutato 12 punti). Sono in possesso del solo titolo per insegnare religione (quelli stabiliti dall’Intesa del 2012 e dei decreti successivi), posso insegnare altre discipline? Purtroppo no! Il riconoscimento dei titoli pontifici non apre ad alcuna classe di concorso. Il titolo Pontificio dovrà essere integrato con una laurea magistrale valida nell’ordinamento italiano che dia accesso alle classi di concorso. Molte Università, sia telematiche che statali, riconoscono il percorso accademico fatto nelle università pontificie e danno la possibilità di integrare, a secondo del titolo posseduto, in breve tempo le discipline mancanti per il raggiungimento di una laurea magistrale statale utile all’insegnamento. L’essere inseriti nelle Graduatorie per le altre discipline non significa rinunciare a religione, ma è un’opportunità in più. il docente di religione all'inizio della propria carriera a cui la diocesi non riesce ad assicurare l'orario cattedra, ed è inserito nelle graduatorie potrà aspirare al completamento un'altra disciplina, sempre se in possesso dei titoli necessari. Vuoi saperne di più? Compila il FORM (oppure www.uilscuolairc.it/servizi) ti chiamiamo noi.
CAR TA DOCENTI 500EU R O INCAR ICATI ANNUALI DI R ELIGIONE ADESIONE AL R ICO R SO FINO AL 23 AP R ILE
Il Consiglio di Stato si è pronunciato in modo chiaro a riguardo e perfettamente in linea con quanto prevedere il CCNL scuola agli articoli 63 e 64 in cui il Consiglio di Stato si è pronunciato in modo chiaro a riguardo e perfettamente in linea con quanto prevedere il CCNL scuola agli articoli 63 e 64 in cui il diritto-dovere di formarsi e aggiornarsi non è esclusiva facoltà del docente a tempo indeterminato bensì di tutto il personale docente e che non esiste differenza di funzione docente tra un docente a tempo determinato e uno a tempo indeterminato. La Sentenza afferma che la formazione è necessaria per tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, così anche gli “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell’art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un’indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell’insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”. Con motivazioni che mettono al centro della discussione il valore indiscusso del Contratto, i docenti di religione, incaricati annuali e dunque a tempo determinato, sono pienamente riconosciuti nella loro funzione docente e nella piena equiparazione al restante personale di ruolo della scuola, il Consiglio di Stato ha operato un primo e significativo atto di giustizia e di equità. LEGGI L'INTERA SENTENZA
Attenzione però, come per tutti i ricorsi, ne sono beneficiari solo i ricorrenti, salvo una decisione politico legislativa futura
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